Una importante vittoria…

Il comma 25 dell’art. 6 della legge di stabilità riporta questo:.

Il comma 24 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2017 è così sostituito: “24. Nelle more della definizione di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale e fatte salve le domande di iscrizione presentate entro il 20 febbraio 2018, è sospesa l’applicazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), nella parte in cui disciplinano i requisiti abilitativi per l’accesso alla professione di guida turistica e l’iscrizione al relativo registro regionale.”.

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